GLI ATTI GIUDIZIARI

Gli atti giudiziari oggetto di notifica possono riguardare il processo civile, il processo penale e quello amministrativo.

Gli atti del processo civile sono svariati.

Molti sono atti dell’avvocato e coincidono il più delle volte con quelli introduttivi di un procedimento giudiziario o di una sua fase. Si tratta, in particolare, di:

  • atto di citazione o ricorso (introduttivi del giudizio di primo grado),
  • atto di appello (introduttivo del giudizio di secondo grado),
  • ricorso per cassazione (introduttivo del giudizio di terzo grado),
  • atto di precetto (con il quale si invita un debitore a versare una determinata somma entro dieci giorni prima che prenda il via l’esecuzione forzata),
  • atto di pignoramento (con il quale si avvia il procedimento espropriativo),
  • sfratto per finita locazione e sfratto per morosità (con i quali ha inizio il procedimento di recupero di un immobile concesso in locazione),
  • atto di citazione testi (con il quale un soggetto viene chiamato a testimoniare in una causa in essere tra soggetti terzi).

Poi ci sono gli atti del tribunale:

  • la sentenza (ovverosia il provvedimento che definisce un grado del giudizio, indirizzato normalmente alla parte soccombente),
  • il decreto ingiuntivo (ovverosia l’atto con il quale a un soggetto viene ingiunto, su richiesta del creditore, l’adempimento di una determinata prestazione, con facoltà di opporsi entro 40 giorni dalla notifica).